LEGGE 9 marzo 1967, n. 212
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.
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