LEGGE 9 marzo 1967, n. 212

Type Legge
Publication 1967-03-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.

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