DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Type DPR
Publication 1967-03-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

SARAGAT MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 1

TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1) ((Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3)).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 2

Art. 2. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art2); [legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-03-23;137~art1), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art2)) 1. Non sono elettori: a) ((LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5))); b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3), come da ultimo modificato dall'[articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art4), finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell'[articolo 215 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215), finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 13 MAGGIO 1978, N.180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180)))

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 4

Art. 4. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art3), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art3)) Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi ((nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))). ((Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470), sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-06;323))).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 4 bis

Art. 4-bis ((1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto)).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 5

Art. 5. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art4-com1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art4-com2), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art4-com1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art4-com2)) Le liste elettorali ((...)) sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) ((il cognome e il nome)); b) il luogo e la data di nascita; c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; d) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196); e) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196); f) l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. (12)

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 6

Art. 6. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art5), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art5) e [32, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art32-com1)) Presso ogni Comune e' istituito lo schedario elettorale, che e' formato di una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto in ordine alfabetico. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 7

Art. 7. (Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1) L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che ((...)) compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. (1)

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 8

Art. 8. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art6), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art6)) Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico ((...)) di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4; b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico ((...)) di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 9

Art. 9. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art7), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art7)) Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'[art. 609 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art609).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 10

Art. 10. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art8), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art8)) ((1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3), come da ultimo modificato dall'[articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art4), e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo)).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 11

Art. 11. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art11), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art11)) ((1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita. 2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto. 3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. 4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana. 5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune. 6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali)).

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 12

Art. 12. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com2), e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com1) e [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com2)) Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (12) La Commissione e' composta dal sindaco e da ((tre)) componenti effettivi e ((tre)) supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 13

Art. 13. ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com8), [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art12-com9), primo periodo, e [legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com5) e [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art12-com6)) ((Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta')). ((12)) Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti.

Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 14

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