LEGGE 11 aprile 1967, n. 233
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra: a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive; b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare; c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede; d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.