LEGGE 19 aprile 1967, n. 234
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1405, si applicano anche agli scrutini indetti per l'anno 1964. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 aprile 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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