DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 250

Type DPR
Publication 1967-03-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di:

19) Diritto della navigazione.

Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;

17) Strutturistica chimica.

Art. 57 , relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente comma:

"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".

Art. 62 , relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente comma:

"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".

Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di:

10) Chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 196,7 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 150, - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: 19) Diritto della navigazione. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione; 17) Strutturistica chimica. Art. 57, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 62, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: 10) Chimica farmaceutica applicata.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 196,7

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 150, - GRECO

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