DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1967, n. 251

Type DPR
Publication 1967-04-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Organizzazione internazionale".

Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura e' aggiunto quello di: "Pianificazione territoriale urbanistica".

Art. 57. - Nel gruppo di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria meccanica l'indirizzo navale muta denominazione con quello di: "Indirizzo impianti navali".

Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta viene aggiunto il seguente:

Indirizzo di tecniche navali:

20) Architettura navale;

21) Costruzione della nave.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 151. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Organizzazione internazionale". Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura e' aggiunto quello di: "Pianificazione territoriale urbanistica". Art. 57. - Nel gruppo di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria meccanica l'indirizzo navale muta denominazione con quello di: "Indirizzo impianti navali". Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta viene aggiunto il seguente: Indirizzo di tecniche navali: 20) Architettura navale; 21) Costruzione della nave.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 151. - GRECO

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