LEGGE 28 aprile 1967, n. 252

Type Legge
Publication 1967-04-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato. Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni. I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.