DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 253

Type DPR
Publication 1967-03-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzi. detta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica Art. 471. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 472. - Alla Scuola possono iscriversi, per ogni anno accademico, al massimo 30 allievi. La Scuola ha la durata di due anni. Art. 473. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Igiene generale; Legislazione scolastica; Igiene ed edilizia scolastica I corso (biennale); Auxologia normale e patologica I corso (biennale); Diagnostica e profilassi delle malattie I corso (biennale); Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie dell'eta' scolare I corso (biennale); Le malattie genetiche e metaboliche; Neuropsichiatria e psicologia dell'eta' scolare I corso (biennale); Diagnostica radiologica; Educazione fisica e ginnastica medica. 2° Anno: Igiene ed edilizia scolastica II corso (biennale); Auxologia normale e patologica II corso (biennale); Diagnostica e profilassi delle malattie infettive II corso (biennale); Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie infettive dell'eta' scolare II corso (biennale); Neuropsichiatria e psicologia dell'eta' scolare II corso (biennale); Ortopedia; Dermatologia; Oculistica; Odontoiatria; Quadri clinici della tubercolosi nell'eta' scolare. Art. 474. - La direzione della Scuola sara' tenuta, a bienni alterni, dal titolare della cattedra di Clinica pediatrica e successivamente dal titolare della cattedra di Igiene. Art. 475. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e tirocini pratici, e' obbligatoria. Esercitazioni e tirocinii pratici si svolgeranno presso la clinica pediatrica e l'istituto di igiene e, a discrezione dei direttori della Scuola, presso i centri sanitari del comune di Napoli e della Provincia. Art. 476. - Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative ai corsi di tale anno. Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative al secondo corso per essere ammessi all'esame di diploma che verra' rilasciato previa discussione di una tesi. Art. 477. - L'abbreviazione di un anno di corso, tuttavia con l'obbligo di frequenza e di esami, e' concessa agli studiosi gia' specializzati in Pediatria o in Igiene su proposta del direttore in carica in quel biennio e dietro decisione della Facolta'. Art. 478. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 2. - GRECO

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