LEGGE 28 aprile 1967, n. 262

Type Legge
Publication 1967-04-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato: "La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

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