LEGGE 28 aprile 1967, n. 264
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato: "La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 aprile 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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