DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. 265
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Veduta la domanda presentata in data 12 settembre 1963 dal rettore della libera Universita' degli studi di Urbino per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Urbino, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 2
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Urbino dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Universita' o degli enti con essa convenzionati.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 147. - GRECO
Statuto - art. 1
STATUTO Art. 1. E' istituito in Urbino l'istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. L'istituto ha per scopo: a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica; b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.
Statuto - art. 2
Art. 2. L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ed e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto - art. 3
Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il "diploma in educazione fisica". Tale diploma ha valore di qualifica accademica L'Istituto, per il predetto fine provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive. L'Istituto puo', inoltre, conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.
Statuto - art. 4
Art. 4. Organi dell'Istituto, a norma degli articoli seguenti, sono: a) il direttore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio direttivo; d) il Consiglio dei professori.
Statuto - art. 5
Art. 5. Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di grado. Dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto.
Statuto - art. 6
Art. 6. Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce, in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio; c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori; e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione, e, rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni. In caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo. Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega. Al direttore puo' essere assegnata una indennita' di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potra' essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facolta'.
Statuto - art. 7
Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Urbino; d) di un rappresentante del comune di Urbino; e) di un rappresentante della provincia di Pesaro-Urbino; f) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); g) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti; h) del coordinatore tecnico dell'Istituto; i) del direttore amministrativo dell'istituto che funge da segretario del Consiglio stesso; l) di un rappresentante per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire. Gli Enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato della lettera 1) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti e per un massimo di quattro rappresentanti. Le designazioni sono fatte dagli Enti competenti. Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive. L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.
Statuto - art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto; c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; d) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro; e) delibera sugli atti di promuovere ed esprimere per la trasformazione dell'incremento del patrimonio dell'Istituto; f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedano la durata di tre anni; g) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento; h) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere confermato; i) delibera relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dallo stato giuridico del personale civile dello Stato e dal presente statuto; l) delibera sulla accettazione di lasciti, donazioni e contributi; m) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche; n) delibera, per quanto riguarda la spesa, sull'assunzione degli insegnanti delle attivita' tecniche e addestrative; o) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 23 del presente statuto; p) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto; q) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico del personale secondo le norme e le modalita' urgenti per il personale civile dello Stato; r) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente; s) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e novembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente. Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.
Statuto - art. 9
Art. 9. Il Consiglio direttivo si compone. a) del direttore che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del coordinatore tecnico dell'istituto; d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Statuto - art. 10
Art. 10. Il Consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto; b) elegge il direttore dell'istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 5 e 7; c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore di lezione e la durata dei singoli corsi; e) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto; f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione; g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico e culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attivita' e dei problemi specifici dell'Istituto; h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto; i) provvede affinche' siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'Istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esami; l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma; m) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica; n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il Consiglio direttivo e' convocato dal direttore presidente ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto, in prima convocazione, l'intervento di due terzi dei consiglieri o, in seconda convocazione, la meta' piu' uno di essi, oltre al direttore dell'Istituto. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le mansioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo dell'Istituto.
Statuto - art. 11
Art. 11. Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Statuto - art. 12
Art. 12. Il Consiglio dei professori: a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quando disposto dal precedente art. 9; b) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
Statuto - art. 13
Art. 13. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico addestrativo; ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici, l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione e alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al coordinatore tecnico sara' corrisposta, sul bilancio dell'istituto, una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni, e puo' essere riconfermato.
Statuto - art. 14
Art. 14. Il direttore amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilita'. Egli e', inoltre, responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Statuto - art. 15
Art. 15. L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli e per esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.
Statuto - art. 16
Art. 16. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente, entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura, e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che, dal titolo di studio prodotto per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Statuto - art. 17
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