LEGGE 19 aprile 1967, n. 271

Type Legge
Publication 1967-04-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.