LEGGE 21 aprile 1967, n. 272
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati. Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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