DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 276
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
In applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 13 giugno 1966, n. 543, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 presso la Facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' degli studi di Siena sono istituiti: a) quattro posti di professore di ruolo convenzionati, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; b) due posti di assistente ordinario convenzionati ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, numero 465. Al relativo onere si provvede con i fondi previsti dalla convenzione, stipulata il 19 novembre 1965 tra l'Universita' degli studi ed il Monte dei Paschi di Siena e approvata e resa esecutiva dal citato art. 4 della predetta legge n. 543.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' di Siena in applicazione della suddetta legge n. 543, e' modificato nel modo seguente: L'art. I dello statuto e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'Universita' di Siena e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di medicina e chirurgia; 3) Facolta' di farmacia; 4) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 5) Facolta' di scienze economiche e bancarie". Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti articoli relativi all'ordinamento della Facolta' di scienze economiche e bancarie. TITOLO VII Facolta' di scienze economiche e bancarie Art. 30. - La Facolta' conferisce: 1) la laurea in Scienze economiche e bancarie; 2) la laurea in Scienze economiche. La durata del corso di studi sia per la laurea in scienze economiche e bancarie che per la laurea in scienze economiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Art. 31. - Sono insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche e bancarie i seguenti: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Istituzioni di statistica; 4) Istituzioni di economia politica (biennale); 5) Diritto commerciale; 6) Matematica; 7) Scienza delle finanze; 8) Ragioneria generale e applicata (biennale); 9) Matematica finanziaria; 10) Tecnica bancaria (biennale); 11) Tecnica industriale e commerciale. Art. 32. - Sono insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche i seguenti: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Istituzioni di statistica; 4) Istituzioni di economia politica (biennale); 5) Diritto commerciale; 6) Matematica; 7) Scienza delle finanze; 8) Storia economica; 9) Economia politica (biennale); 10) Politica economica; 11) Economia monetaria e creditizia (biennale). Art. 33. - Sono insegnamenti comuni ai due corsi di laurea i seguenti (Tabella C): 1) Diritto pubblico dell'economia (semestrale); 2) Diritto finanziario; 3) Diritto amministrativo; 4) Diritto del lavoro; 5) Diritto fallimentare (semestrale); 6) Legislazione sulle Banche, sulle Borse e sul Risparmio; 7) Economia e tecnica delle imprese di assicurazione (semestrale); 8) Economia e politica agraria; 9) Economia internazionale; 10) Storia delle dottrine economiche; 11) Storia delle dottrine politiche; 12) Econometria; 13) Economia applicata; 14) Economia matematica; 15) Tecnica di borsa (semestrale); 16) Tecnica del commercio interno e internazionale; 17) Contabilita' economica nazionale; 18) Statistica; 19) Sociologia (semestrale); 20) Demografia (semestrale); 21) Geografia economica; 22) Contabilita' di Stato; 23) Storia economica italiana dall'Unita' nazionale (semestrale); 24) Prima lingua straniera (biennale); 25) Seconda lingua straniera (biennale). Art. 34. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea gli studenti devono aver superato tutti gli esami delle materie proprie del corso di laurea ed inoltre nove esami delle materie scelte dalla tabella C indicata sul Piano di studi fissato dalla Facolta', materie fra le quali deve essere compresa una lingua straniera. La Facolta' attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso: per la laurea in Scienze economiche e bancarie ai seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di statistica; Ragioneria generale ed applicata I; per la laurea in Scienze economiche ai seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di economia politica I; Istituzioni di statistica. La Facolta' puo' consentire allo studente di introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie di insegnamento del gruppo indicato dalla Facolta', tra quelle della tabella C, con altre del medesimo gruppo o di quelle dell'altro corso di laurea od anche di altra Facolta'. Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre. La sessione degli esami semestrali nel mese di marzo. Art. 35. - Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche, sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti. indicati dal Consiglio di facolta', a presentare, al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso. Art. 36. - Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche hanno diritto, previo superamento di apposito esame su un argomento atto a valutare la loro preparazione e con un punteggio prestabilito dalle autorita' accademiche, alla ammissione gratuita nel Collegio "Mario Bracci" di Pontignano, entro il limite dei posti a tal fine disponibili e tenuto conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potra' essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto gratuito cosi' conseguito e' subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal Piano di studi con il punteggio medio di 27/30 e nessun esame superato con non meno di 24/30. Art. 37. - Sono considerati propedeutici i seguenti insegnamenti: per la laurea in Scienze economiche e bancarie: non si puo sostenere se non si e superato l'esame di l'esame di Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato; Scienza delle finanze Istituzioni di econo- mia politica II; Matematica finanziaria Matematica; Istituzioni di stati- stica; Tecnica bancaria I Ragioneria generale ed applicata II; Tecnica industriale e Ragioneria generale ed commerciale applicata II; Diritto pubblico dell'eco- Istituzioni di diritto nomia pubblico; Istituzioni di econo- mia politica II; Diritto finanziario Diritto amministrati- vo; Scienza delle finanze; Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato; Diritto fallimentare Diritto commerciale; Economia e tecnica delle Istituzioni di econo- imprese di assicurazione mia politica II; Tecnica di borsa Tecnica bancaria II; Contabilita economica na- Istituzioni di stati- zionale stica; Istituzioni di econo- mia politica II; Ragioneria generale ed applicata II; Statistica Istituzioni di stati stica; Contabilita di Stato Ragioneria generale ed applicata I; er la laurea in Scienze economiche: non si puo sostenere se non si e superato l'esame di l'esame di Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato; Scienza delle finanze Istituzioni di econo- mia politica II; Economia politica I Istituzioni di econo- mia pubblica II; Politica economica Scienza delle finanze; Economia monetaria e creditizia II; Economia monetaria e cre- Istituzioni di econo- ditizia I mia politica II; Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Economia e politica agra- Istituzioni di econo- ria mia politica II; Economia internazionale Istituzioni di econo- mia politica II; Diritto pubblico dell'eco- Istituzioni di diritto nomia pubblico; Istituzioni di econo- mia politica II; Storia delle Dottrine eco- Istituzioni di econo nomiche mia politica II; Econometria Istituzioni di stati- stica; Economia matematica; Economia applicata Istituzioni di econo- mia politica II; Economia matematica Matematica; Istituzioni di econo- mia politica II; Contabilita economica na- Istituzioni di stati- zionale stica; Istituzioni di econo- mia politica II; Statistica Istituzioni di stati- stica; Sociologia Istituzioni di stati- stica; Demografia Istituzioni di stati- stica; Art. 38. - Gli esami di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche consistono: 1) nella discussione di una dissertazione scritta su una delle materie proprie del Piano di studi seguito dallo studente; 2) nella discussione di due brevi dissertazioni orali su argomenti tratti da materie di libera scelta dello studente. Il tema per la dissertazione scritta deve essere scelto in una delle materie delle quali lo studente abbia superato l'esame e deve essere richiesto al professore che ne impartisce l'insegnamento almeno un anno prima della sessione di esami di laurea, salvo particolari disposizioni della Facolta'. Il tema prescelto deve essere depositato, a cura dello studente, alla segreteria, che ne prendera' nota. La dissertazione scritta dovra' essere presentata alla predetta segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima della discussione e sara', a cura del preside, trasmessa al professore della materia prescelta ed ad uno di materia affine. La discussione delle dissertazioni orali, l'argomento delle quali dovra' essere come indicato alla segreteria almeno due giorni prima della discussione, avra' luogo dopo quella della dissertazione scritta. Il giudizio della idoneita' del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto oltre che del giudizio sulle dissertazioni, scritta ed orale, anche del risultato dei precedenti esami di profitto. Art. 39. - La tassa di immatricolazione, di iscrizione, di laurea, le sopratasse annuali per esami di profitto e di laurea sono quelle stabilite dall'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1551, per la laurea in Giurisprudenza. La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualifica di studente, e' di L. 5000 per i primi due anni fuori corso ed e' aumentata del 30% di detta somma per ogni anno successivo. Gli studenti sono altresi' tenuti al pagamento dei seguenti contributi: Circolo giuridico L. 1000. Esercitazioni L. 1.000.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 7. - GRECO
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