LEGGE 21 aprile 1967, n. 308
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, autorizzate da leggi speciali, le cui disponibilità globali o annuali risultino esaurite. La detta somma, ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1966 e di lire 4 miliardi nell'esercizio 1967, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. per gli esercizi medesimi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre di ciascuno degli esercizi suindicati saranno utilizzabili negli esercizi successivi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.