LEGGE 3 maggio 1967, n. 309
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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