LEGGE 3 maggio 1967, n. 311
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Presso il Tribunale di Cagliari è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione in Cagliari. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro. In conseguenza, la tabella N annessa al decreto, del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 751, con le varianti successive è modificata - per la parte relativa al distretto di Cagliari - come dalla tabella annessa alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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