LEGGE 21 aprile 1967, n. 313
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.