LEGGE 3 maggio 1967, n. 314
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1967 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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