LEGGE 1 maggio 1967, n. 316
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
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