LEGGE 3 maggio 1967, n. 317
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti
Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda: a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16; b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti; c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli; d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.
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