LEGGE 3 maggio 1967, n. 317

Type Legge
Publication 1967-05-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti

Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda: a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16; b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti; c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli; d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

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