LEGGE 24 aprile 1967, n. 326

Type Legge
Publication 1967-04-24
Ultimo aggiornamento 1967-06-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.

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