LEGGE 24 aprile 1967, n. 326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.
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