LEGGE 29 maggio 1967, n. 337

Type Legge
Publication 1967-05-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

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