DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1967, n. 339
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);
Visto l'art. 2 del regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849, che sopprime il capo IV, contenente gli articoli da 50 a 53 del predetto regolamento;
Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858, che integra il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, concernente nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365, che apporta modificazioni ai tagli dei ripetuti vaglia postali e alle relative tasse;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il capo IV del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente. CAPO IV Vaglia a taglio fisso Art. 50. - I vaglia a taglio fisso sono stampati su carta filigranata a cura del Provveditorato generale dello Stato e sono riuniti in fascicoli di dieci vaglia. I tagli sono da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000 e da L. 50.000. Su ciascun vaglia e' impresso a stampa l'importo della tassa. In caso di variazione di tariffa, la tassa puo' essere completata con francobolli fino a quando non si sara' provveduto all'emissione di nuovi moduli. Art. 51. - L'ufficio, dopo aver introitato l'importo dei vaglia e della relativa tassa, convalida il titolo e la ricevuta in conformita' delle istruzioni ministeriali e li consegna al richiedente dopo aver apposto sul titolo l'indicazione del beneficiario che puo' essere lo stesso mittente. Se il beneficiario e' persona diversa dal mittente, questi all'atto dell'emissione ha la facolta' di chiedere che il vaglia sia spedito al beneficiario a cura dell'ufficio e senza spese a suo carico. E' vietato annullare i vaglia a taglio fisso dopo che siano stati emessi. Il mittente che non sia anche beneficiario puo' rientrare in possesso della somma versata, esclusa la tassa, in uno dei seguenti modi: chiedendone il pagamento all'ufficio di emissione e quietanzando il titolo in qualita' di mittente; con la procedura del rimborso prevista dagli articoli 56 e 57, in caso di avvenuta scadenza del vaglia. Art. 52. - La proprieta' dei vaglia a taglio fisso non e' trasferibile ne' mediante girata ne' per atto di cessione. I vaglia sono pagati al beneficiario da qualsiasi ufficio postale. Il beneficiario puo' delegare per l'incasso persona da lui espressamente indicata a tergo del vaglia. Il delegato all'incasso deve essere personalmente conosciuto dall'ufficio pagatore, altrimenti la delega e' considerata valida a condizione che la firma del delegante sia conosciuta dall'ufficio pagatore ovvero sia autenticata da notaio e che il delegato si faccia riconoscere con le modalita' previste dall'art. 9. I vaglia a taglio fisso possono essere pagati anche dagli Istituti di credito senza necessita' di delega. Detti Istituti appongono sui titoli quietanzati il proprio timbro a calendario e li presentano per il rimborso, descritti su apposita distinta. Art. 53. - Le disposizioni concernenti i vaglia interni ordinari, per quanto non diversamente disposto dal presente capo, si applicano anche ai vaglia a taglio fisso.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il 180 giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, n. 1365.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 65. - GRECO
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