DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 340
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Societa' "Italo Radio", successivamente incorporata nella Societa' "Italcable", approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 68. - GRECO
Convenzione-articolo unico
Convenzione con la Societa' "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Societa' per azioni - capitale L. 13.000.000.000 (Sede in Roma). Suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 in forza del decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, fra il Ministero delle comunicazioni e la "Italcable" e la ex Italoradio, e alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente in relazione al predetto decreto-legge convertito in legge, intesa ad abolire l'art. 22, lettera A), della convenzione 6 agosto 1935 con la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, per la parte relativa alla clausola di gradimento da parte del Consiglio o del Comitato della Societa' ai trasferimenti delle azioni sociali. Articolo unico L'art. 22, lettera a), della convenzione 6 agosto 1935 con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, (attualmente "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni) approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935 e' modificato come segue: "a) tutte le azioni costituenti il capitale sociale debbono essere nominative". Roma, addi' 31 gennaio 1967 p. la Societa "Italcable" Il vice presidente: (firma illeggibile). p. il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (firma illeggibile). I Ufficio registro - Atti privati di Roma - Esatte L. 3.710. Eseguita registrazione al n. 08417 mod. II, vol. D, addi' 6 maggio 1967.
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