LEGGE 24 aprile 1967, n. 344

Type Legge
Publication 1967-04-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile: - Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956; - Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957; - Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958; - Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile: - Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961; - Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.

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