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LEGGE 19 maggio 1967, n. 356

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.