La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.