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LEGGE 29 maggio 1967, n. 360

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati a centoventi volte. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE