LEGGE 29 maggio 1967, n. 371
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica; 2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.
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