LEGGE 15 maggio 1967, n. 375
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1967............................................ 200 1968............................................ 600 1969............................................ 1.000 dal 1970 al 1985................................ 1.500 Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milio ni 1986............................................ 1.50 0 1987............................................ 1.30 0 1988............................................ 90 0 1989............................................ 50 0
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