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LEGGE 18 maggio 1967, n. 376

Current text a fecha 1970-01-23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il compenso di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1959, n. 403, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina ed agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e col Sovrano militare ordine di Malta è fissato in lire 600 giornaliere.