LEGGE 18 maggio 1967, n. 377

Type Legge
Publication 1967-05-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi a fini di produttività aziendale, per l'importo di lire 4.000 milioni determinato in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966 e riferito alla quota parte delle economie accertate nelle spese di personale. Il provvedimento relativo alla determinazione ed erogazione dei compensi individuali è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.