LEGGE 11 maggio 1967, n. 384
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.
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