LEGGE 18 maggio 1967, n. 386
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato lo stanziamento di lire 260 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dei trasporti e della aviazione civile per l'anno finanziario 1967 per le seguenti spese: lire 50 milioni, per indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei suoli espropriati occorrenti per la costruzione della ferrovia Alcantara Randazzo; lire 25 milioni, per lavori di completamento della ferrovia Alcantara-Randazzo onde assicurare la stabilità delle opere eseguite e la sicurezza dell'esercizio, da corrispondere alle ferrovie dello Stato; lire 50 milioni, per lavori urgenti di riparazione e consolidamento delle opere occorrenti per assicurare l'esercizio della ferrovia Sangritana; lire 75 milioni, per lavori di riparazione della tratta Schettino-Regalbuto della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto da corrispondere alle ferrovie dello Stato; lire 60 milioni, spesa occorrente per il pagamento del maggior corrispettivo derivante dall'aumento del costo dei lavori di ricostruzione della ferrovia Circumetnea.
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