LEGGE 24 maggio 1967, n. 389
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre 1968. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.