LEGGE 5 giugno 1967, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è stabilita in lire 3000. I titoli di spesa per gettoni di presenza devono essere corredati dalle copie dei verbali relativi alle singole sedute.
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