LEGGE 5 giugno 1967, n. 424

Type Legge
Publication 1967-06-05
Ultimo aggiornamento 1967-07-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonchè la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - NATALI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE

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