LEGGE 5 giugno 1967, n. 424
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonchè la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - NATALI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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