DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 429
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la difesa e per il tesoro; Decreta:
CAPO I Documenti caratteristici per gli ufficiali
Art. 1
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualita' da questo dimostrate. ((7))
Art. 2
I documenti caratteristici per gli ufficiali sono i seguenti: scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata; scheda valutativa, modello B, per gli ufficiali fino al grado di colonnello; rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione; foglio di comunicazione, modello D. I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento. ((7))
Art. 3
Con la scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo. Il giudizio espresso nella scheda valutativa si conclude con una delle qualifiche previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; la qualifica "eccellente" e' riservata a coloro che emergono nettamente per qualita' e rendimento eccezionali. Col rapporto informativo viene espresso il giudizio sui servizi di durata inferiore al minimo di tempo previsto dall'articolo 5 per la redazione della scheda valutativa. Rapporti informativi sono altresi' compilati per gli ufficiali che frequentano corsi di istruzione o che prestano servizio presso organismi nei quali il compilatore o uno dei revisori sia un'autorita' civile o un'autorita' militare che non appartenga alla Guardia di finanza. Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorita' che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto e' compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e puo' riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5. Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze della stessa autorita' viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti. Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico alle dipendenze di autorita' diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa. Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tale caso uno solo dei servizi e' valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino piu' di un incarico, il Comando Generale stabilisce per quali di essi debba essere compilata la scheda valutativa. Con il foglio di comunicazione sono portati a conoscenza degli interessati il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo. ((7))
Art. 4
Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali impiegati in mansioni di carattere tecnico-logistico il compilatore del documento caratteristico deve richiedere informazioni all'autorita' dalla quale detti ufficiali dipendono in linea tecnica diretta. Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorita' militari o civili non appartenenti all'organizzazione della guardia di finanza, l'autorita' cui e' devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorita' presso la quale il giudicando presta servizio. Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualita' fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorita' civile il riferimento alle qualita' militari e' omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche. ((7))
Art. 5
Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa e' di 150 giorni. Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 40 giorni, e' compilato il rapporto informativo. Per periodi inferiori a 40 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente "art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto. I documenti caratteristici debbono essere compilati, sempreche' siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze: a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore; b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando; e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato; f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi. Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorita' abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 150 giorni senza averlo valutato. Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui e' riferito il giudizio. ((7))
Art. 6
I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori nella stessa linea di servizio. Il comandante generale stabilisce le linee di servizio nelle quali debbono essere inclusi i generali di corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante in seconda ovvero esplichino in via continuativa funzioni ispettive. Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante generale. Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta grado di generale e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorita' di grado piu' elevato di quello di generale di brigata. Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di generali di corpo d'armata. Per gli ufficiali inferiori che prestino servizio alle dipendenze di funzionari assegnati al comando generale della guardia di finanza per le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il dirigente dei predetti servizi. La revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica. Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorita' competenti di cui al primo comma. Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica. Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorita' inferiore. Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici. In mancanza di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico. ((7))
Art. 7
I documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare. ((7))
Art. 8
Per gli ufficiali sospesi precauzionalmente dall'impiego sono formati i documenti caratteristici secondo le seguenti norme: all'atto del collocamento nella suddetta posizione, e' compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non deve contenere alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la adozione del provvedimento; a conclusione del procedimento penale o della inchiesta formale e, comunque, dopo la revoca della sospensione precauzionale, e' redatta, a cura dell'autorita' da cui l'ufficiale dipende, una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, dalla quale risultino: il periodo di tempo in cui l'ufficiale e' rimasto nella posizione di sospensione dall'impiego; il motivo della sospensione o della revoca; l'esito dei procedimenti penale o disciplinare. ((7))
Art. 9
Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo agli uffici del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento; c) il superiore cui vengano tolti il comando, l'incarico o la direzione di un ufficio perche' sottoposto ad inchiesta formale o per fatti che possano portare all'adozione di sanzioni disciplinari di stato, alla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto ad inchiesta formale e che possa, a giudizio dell'autorita' che ha ordinato la inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano del giudicando. Per gli ufficiali alle dipendenze delle autorita' indicate nel presente articolo, la compilazione e la revisione del documento caratteristico, qualora necessario, sono effettuate dalle due rimanenti autorita' gerarchiche competenti alla valutazione, di cui al primo comma dello articolo 6. Il divieto di cui alla lettera c) sussiste non soltanto durante il procedimento, ma anche ad inchiesta formale conclusa, quando, per effetto di essa, a carico del superiore vengano adottate sanzioni disciplinari di stato. ((7))
Art. 10
I documenti caratteristici sono redatti in duplica esemplare di cui uno e' custodito dal Comando Generale e l'altro e' custodito: a) dal Comando Generale, per tutti gli ufficiali generali nonche' per gli ufficiali addetti al Comando Generale o da esso direttamente dipendenti; b) dai comandi di Zona o dal comando delle Scuole o dal comando dell'Accademia per i colonnelli dipendenti e per gli ufficiali addetti a tali comandi; c) dal comando di Corpo presso cui l'ufficiale presta servizio. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza. ((7))
Art. 11
Allorche' un ufficiale passa a prestare servizio alle dipendenze di autorita' che non siano quelle della Guardia di finanza, la raccolta dei documenti caratteristici custodita dal comando di Corpo e' trasmessa al Comando Generale. La compilazione e la revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali destinati presso autorita' non appartenenti alla Guardia di finanza o presso comandi internazionali compete alle autorita' che saranno stabilite dal Comando Generale. ((7))
Art. 12
Nessuna autorita' puo' rilasciare copie di documenti caratteristici, tranne che a seguito di autorizzazione od ordine ministeriale. Il Comando Generale e i superiori nella stessa linea di servizio dell'ufficiale possono prendere visione dei documenti caratteristici riguardanti quest'ultimo. Su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il Comando Generale e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico. Qualora richiesto, il documento dovra' essere rilasciato anche in originale. ((7))
Art. 13
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito: il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a 40 giorni; la conservazione dei documenti caratteristici e' disciplinata da disposizioni particolari emanate dal Comando Generale. ((7))
Art. 14
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la rispettiva posizione di stato, anche agli ufficiali del congedo in servizio temporaneo. ((7))
CAPO II Documenti caratteristici per i sottufficiali
Art. 15
I documenti caratteristici per i sottufficiali sono i seguenti: scheda valutativa, modello E; rapporto informativo, modello F; foglio di comunicazione, modello G. I modelli dei documenti caratteristici di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento. ((7))
Art. 16
I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi: un esemplare presso il comando di Corpo; un esemplare presso il comando che ha il servizio matricolare. Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il Comando Generale stabilira' di volta in volta chi deve custodire i documenti caratteristici. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza. ((7))
Art. 17
I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 APRILE 2008, N. 91. La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione della guardia di finanza diretti superiori in carica. Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorita' civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori. ((7))
Art. 18
Per quant'altro riguarda la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui e' consentito il rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 - ultimi cinque commi - 7, 8, 9, 11 - secondo comma - e dal 12 al 14 del presente regolamento relativi ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione alle diverse posizioni di stato. Vengono altresi' compilati documenti caratteristici, purche' siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5, al termine della ferma o della rafferma dei vicebrigadieri che chiedano la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo. Sono compilati documenti caratteristici anche nei confronti dei marescialli maggiori che debbono essere valutati per l'ammissione all'esperimento per la nomina alle cariche speciali. Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 3, il comandante di corpo stabilisce gli incarichi di particolare importanza o rilievo che comportano la compilazione di un rapporto informativo. ((7))
CAPO III Documenti caratteristici per i militari di truppa
Art. 19
Per i militari di truppa sono compilati: specchio valutativo, modello H; rapporto informativo, modello I. I modelli dello specchio valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento. Lo specchio valutativo deve: a) registrare i servizi prestati ed il giudizio dei superiori su tali servizi e sulle qualita' del militare. Il giudizio si conclude con una delle qualifiche previste dallo articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695; b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'; Non sono soggetti a revisione i documenti caratteristici compilati sul conto dei militari di truppa dagli ufficiali superiori. Il rapporto informativo e' formato per impieghi di servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine di corsi di istruzione, con le stesse modalita' prescritte alla precedente lettera b). I documenti caratteristici dei militari di truppa sono redatti in duplice copia e custoditi in conformita' di quanto prescritto dall'articolo 16 per quelli dei sottufficiali. La qualifica finale espressa nello specchio valutativo ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'interessato che deve firmare, per presa conoscenza, il documento che lo riguarda. ((7))
Art. 20
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