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LEGGE 11 giugno 1967, n. 441

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile assunto per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.