La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I servizi prestati in qualità di insegnante stabile assunto per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.