DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 443

Type DPR
Publication 1967-01-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1966 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali: 1) Civitavecchia (Roma) per l'elettrotecnica; 2) Matera per la chimica industriale e l'elettrotecnica; 3) Milano per l'elettrotecnica e la meccanica - VII Istituto; 4) Rimini (Forli) per l'elettrotecnica; 5) Roma per le telecomunicazioni - VIII Istituto; 6) Treviglio (Bergamo) per l'elettrotecnica e la meccanica; 7) Vasto (Chieti) per la chimica industriale e la meccanica. Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 115. - GRECO

Tabelle

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Civitavecchia Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Matera Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Rimini Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale "VIII" di Roma Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica degli Istituti tecnici industriali statali "VII" di Milano e di Treviglio Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'istituto tecnico industriale statale di Vasto Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A Tabella dei contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti dal 1 ottobre 1966 Parte di provvedimento in formato grafico

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