DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. 444
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno finanziario 1967 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1889 sottufficiali di complemento e n. 8359 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
SARAGAT TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 145. - GRECO
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