DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. 446
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 58 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme per facilitare e rendere piu' sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie;
Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma del predetto art. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, i lavori pubblici e la sanita'; Decreta:
Art. 1
A corredo delle domande di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie per opere aziendali di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, puo' essere prodotto, in luogo della normale documentazione, il solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa ed una relazione illustrativa da redigere in conformita' di uno schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale puo' essere sostituito da una attestazione rilasciata da detti enti dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed alla intestazione dell'azienda. Il competente ufficio, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere all'istruttoria formale della domanda, invita l'interessato a presentare, entro un determinato termine, l'ulteriore documentazione occorrente. Per acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a un milione di lire la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale potra' disporsi su semplice esibizione della fattura debitamente quietanzata.
Art. 2
Le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento ai fini delle concessioni di cui al precedente articolo possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestualmente alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilita' e recante la sua firma autenticata. La autenticazione puo' essere compiuta anche mediante l'attestazione da parte del segretario comunale o di un funzionario dell'ufficio competente a ricevere l'istanza, all'uopo designato, che la firma e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' personale dell'interessato, che puo' essere effettuata in base all'esibizione di un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione statale o comunale.
Art. 3
I progetti di opere di miglioramento fondiario, per la cui esecuzione sia stata chiesta la concessione di contributi o di agevolazioni creditizie, sono sottoposti al parere: 1) dell'ufficiale sanitario comunale o consorziale quando trattasi: a) di fabbricati rurali ad uso abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari; b) di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli impianti di disinfestazione, fatte salve le disposizioni relative a particolari tipi di tali impianti; 2) del medico provinciale, quando trattasi di acquedotti rurali o opere di provvista di acqua potabile. Salvo quanto previsto al n. 1), lettera b) i pareri di cui al precedente comma sostituiscono quelli demandati da altre disposizioni alle autorita' sanitarie. I progetti di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, ferme restando le attribuzioni del Genio civile, salva l'applicazione delle norme del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche.
Art. 4
Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse ai contributi o alle agevolazioni creditizie sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni predette. Tuttavia, quando la variante non altera le finalita' tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10 per cento della spesa complessiva ammessa, puo' essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera. L'approvazione della variante in sede consuntiva non potra' determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione.
Art. 5
Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalita' di esecuzione delle opere. La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovra', in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.
Art. 6
Per le opere ammesse alle provvidenze contributive o creditizie e consistenti in impianti per la lavorazione, conservazione, disinfestazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ovvero in opere interaziendali, qualora l'importo dei lavori edili e superiore a 50 milioni di lire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di nominare una Commissione per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche in corso d'opera. La Commissione sara' composta da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Corpo del genio civile. Se l'accertamento riguarda impianti di disinfestazione di prodotti agricoli o zootecnici, la Commissione e' integrata da un funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale.
Art. 7
Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso statale sui mutui di miglioramento a tasso agevolato si provvede con unico decreto, sulla base di elenchi trasmessi dagli Istituti di credito mutuanti e redatti ai sensi dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928. Gli elenchi di cui al precedente comma possono essere inoltrati ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenza bimestrale. Nella prima applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i rapporti in materia di credito agrario di miglioramento, instaurati in base a nulla osta emessi dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali non e' stato ancora emanato l'atto formale di concessione del concorso statale, sono definiti sulla base delle competenze stabilite dall'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 8
Gli ordini di accreditamento emessi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, sono trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.
Art. 9
Le domande di concessione per derivazione di acqua di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno esaminate con precedenza dai competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici quando siano inoltrate in vista della esecuzione di opere di bonifica o di miglioramento fondiario concernenti la raccolta, la captazione e la distribuzione di acque a scopo irriguo o potabile.
Art. 10
La liquidazione finale dei contributi previsti dall'articolo 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, puo' effettuarsi anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 91, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purche' sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante. Su tali contributi possono essere liquidati acconti, in base a stati di avanzamento, fino a due terzi della somma concessa.
Art. 11
Il piano di coltura e di conservazione del bosco di cui al penultimo comma dell'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ed approvato dall'Ispettorato regionale forestale.
Art. 12
I progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, quando il loro importo non superi lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del genio civile, dai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 207, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279. Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e' richiesto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti non superi lire 100 milioni, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti ecceda lire 100 milioni e non superi lire 500 milioni, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei progetti superi lire 500 milioni. Restano ferme le disposizioni che regolano la competenza del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po, nonche' le disposizioni stabilite per i casi d'urgenza dall'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Art. 13
Per l'accertamento del costo derivante dall'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ammesse ai benefici previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applica l'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493, in base a criteri che saranno determinati annualmente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per quanto riguarda il concorso negli interessi dei prestiti per le anticipazioni agli agricoltori conferenti si terra' conto degli elenchi presentati dagli enti gestori e contenenti per ciascun conferente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito e l'importo dell'acconto concesso.
Art. 14
Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi.
SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - MANCINI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 150. - GRECO
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