LEGGE 24 aprile 1967, n. 447
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 4 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Conference
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico
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