LEGGE 24 maggio 1967, n. 451

Type Legge
Publication 1967-05-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.