LEGGE 11 giugno 1967, n. 459
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
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