LEGGE 11 giugno 1967, n. 465
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalita', firmata a Parigi il 10 settembre 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention concernant l'echange d'informations en matiere d'acquisition de nationalite' Parte di provvedimento in formato grafico
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