LEGGE 11 giugno 1967, n. 468

Type Legge
Publication 1967-06-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della Convenzione stessa.

SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - SCALFARO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione

Convenzione relativa alle infrazioni ed altri atti commessi a bordo degli aeromobili (Tokio, 14 settembre 1963) CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET A CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT A BORD DES AERONEFS Parte di provvedimento in formato grafico

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