LEGGE 21 giugno 1967, n. 470
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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