LEGGE 11 giugno 1967, n. 476
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia: a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso; b) Convenzione per i disegni e modelli.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.
Art. 3
La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera b) dell'articolo 1, sara' coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione
Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, e Protocollo annesso (Roma, 28 aprile 1964). Parte di provvedimento in formato grafico
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