LEGGE 26 giugno 1967, n. 477
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1138, è sostituito dal seguente: "Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà. Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1967 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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